11 Novembre 2023
Il decreto legislativo 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia penale), con gli artt. da 42 a 67, ispirandosi alle esperienze internazionali (e soprattutto alle fonti europee) ha introdotto nel nostro ordinamento una disciplina organica della Giustizia Riparativa.
Il programma riparativo è previsto per qualsiasi reato, a prescindere dalla sua gravità e la relativa richiesta può essere presentata in ogni stato e grado del procedimento penale, anche nella fase esecutiva della pena o delle misure di sicurezza o dopo l’esecuzione delle stesse; all’esito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità, anche ai sensi dell’articolo 344 bis del codice di procedura penale, o per intervenuta causa estintiva del reato
Nel codice di procedura penale una delle norme fondamentali è l’art. 129 bis c.p.p. mentre l’art. 45 ter disp. att. dello stesso c.p.p. individua il giudice competente a disporre l’invio al Centro per la giustizia riparativa: in particolare, durante la fase delle indagini preliminari competente sarà il pubblico ministero; dopo che è stato emesso il decreto di citazione diretta a giudizio, la competenza è del giudice per le indagini preliminari, almeno fino a che non avviene la trasmissione del decreto e del relativo fascicolo al giudice per l’udienza predibattimentale ex art. 553 c.p.p.; dopo la pronuncia della sentenza è competente il giudice che ha emesso la sentenza, fino a che non vi è la trasmissione del fascicolo del dibattimento ai sensi dell’art. 590 c.p.p.; durante la pendenza del ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Al termine del programma viene trasmessa al giudice procedente una relazione redatta dal mediatore contenente la descrizione delle attività svolte e dell’esito riparativo raggiunto oltre alla comunicazione della eventuale, mancata effettuazione del programma, l’interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento dell’esito riparativo; in questi ultimi casi, non si producono effetti sfavorevoli nei confronti della persona indicata come autore dell’offesa.
Se, invece, il programma si è concluso con un “esito riparativo”, il giudice lo valuta, oltre che ai fini di cui all’art. 133 c.p. (quindi, come criterio per determinare la pena nei limiti edittali), anche: come circostanza attenuante di cui all’art. 62 comma primo, n. 6, c.p. il quale prevede una diminuzione di pena per aver partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con esito riparativo; come remissione tacita di querela ai sensi dell’articolo 152, comma 2, n. 2 c.p.; ai fini della sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p., il quale, all’ultimo comma, dispone che, qualora il colpevole abbia partecipato ad un programma di giustizia riparativa, concluso con esito positivo, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di un anno (trattasi evidentemente delle ipotesi in cui il condannato non possa usufruire del beneficio disciplinato “in via ordinaria”, ad esempio per averne beneficiato già due volte).
Modificato: 13 Novembre 2023