4 Agosto 2018

Le spese di avvio (indennità per il primo incontro di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 28 del D.M. n. 150/2023) per le mediazioni nelle materie obbligatorie e demandate dal giudice sono pari a:

€ 97,60 (IVA compresa) per le liti di valore fino a € 1.000,00;

€ 190,32 (IVA compresa) per le liti di valore da € 1.000,01 a € 50.000,00;

€ 273,28 (IVA compresa) per le liti di valore superiore a € 50.000,00 o indeterminato.

I suddetti importi devono essere aumentati di un quinto nel caso di mediazioni nelle materie facoltative.

Tutti i costi relativi alle mediazioni sono consultabili al seguente link:  NUOVO TARIFFARIO

PRIMO INCONTRO

  1. Devono essere versate dalla parte istante, al momento del deposito della domanda di mediazione, e dalle altre parti al momento della propria adesione al procedimento, le indennità per il primo incontro indicate nella prima colonna delle sottostanti Tabelle di riepilogo, ai sensi dell’art. 28 del D.M. n. 150/2023; in caso contrario non si potrà dare corso alla procedura.

  2. Le indennità di primo incontro comprendono le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione in acconto; non comprendono invece le spese sostenute dall’Organismo per la convocazione delle parti (pari ad Euro 16,50 per ogni Raccomandata 1 con Prova di consegna, spedita in ambito nazionale, e/o per ogni Raccomandata Internazionale ), per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio di copia dei documenti, che sono versate dalla parte nel cui interesse vengono sostenute.

  3. Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi, nulla è più dovuto.

  4. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione, sono dovute da ciascuna parte le ulteriori spese di mediazione indicate nella seconda colonna delle sottostanti Tabelle di riepilogo.

  5. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione ai sensi dell’art. 29 del D.M.150/2023 (quando tale indicazione non sia possibile la parte deve indicare le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore) e l’atto di adesione che introduce un’ulteriore domanda deve indicarne a sua volta il valore, ai sensi del citato articolo.

  6. Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all’Organismo le ulteriori spese di mediazione previste nel caso di conciliazione al primo incontro, di cui al precedente punto 4.

  7. Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come unica parte.

INCONTRI SUCCESSIVI AL PRIMO

  1. Quando il procedimento prosegue oltre il primo incontro, sono dovute da ciascuna parte le ulteriori spese di mediazione indicate nella terza colonna delle sottostanti Tabelle di riepilogo; tali indennità devono essere versate dalle parti prima che si tenga il secondo incontro di mediazione, in caso contrario la mediazione non potrà proseguire.

  2. Quando il procedimento si conclude senza conciliazione oltre il primo incontro e sono stati versati gli importi di cui al punto 1, nulla è più dovuto.

  3. Quando il procedimento si conclude con la conciliazione oltre il primo incontro, sono dovute da ciascuna parte le ulteriori spese di mediazione indicate nella quarta colonna delle seguenti Tabelle di riepilogo, detratti gli importi eventualmente già versati di cui al punto 1.

  4. Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all’Organismo le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo; anche nel caso in cui le parti (centri di interesse) siano più di due.

  5. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma del D.M. n. 150/2023, non sono derogabili.

Le spese ed indennità di mediazione, come sopra individuate, non comprendono gli eventuali ulteriori costi connessi a particolari esigenze e/o necessità della specifica mediazione (ad esempio: nomina di un consulente, traduzioni simultanee, spese di trasferta per incontri fuori sede, assistenza di pubblico ufficiale, etc.); le suddette somme, in assenza di accordo diverso, sono di esclusiva spettanza delle parti richiedenti tali servizi (o se richiesti da entrambe le parti in solido tra loro) e devono essere corrisposte al momento del conferimento dell’incarico o dell’espletamento dell’incombente.

In ogni caso, il saldo, comprensivo degli eventuali ulteriori costi e spese come infra determinati, deve essere versato entro la fine della procedura, prima della consegna del verbale.

SI AVVISA CHE A DECORRERE DAL 30 GIUGNO 2023,

OLTRE ALLE SPESE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO (COSTITUITE DA € 48,80 iva inclusa PER ISTANZE DI VALORE NON SUPERIORE A € 250.000,00 E DA € 97,60 iva inclusa PER ISTANZE DI VALORE SUPERIORE A € 250.000,00) L’ISTANTE DOVRA’ VERSARE ALL’ORGANISMO DI CONCILIAZIONE ANCHE LE SPESE DI NOTIFICA RELATIVE ALLE CONVOCAZIONI DEI CHIAMATI ALLA MEDIAZIONE.

TALI SPESE SONO PARI AD EURO 15,00 PER OGNI RACCOMANDATA 1 CON PROVA DI CONSEGNA, SPEDITA IN AMBITO NAZIONALE, E/O PER OGNI RACCOMANDATA INTERNAZIONALE.

TALE IMPORTO DOVRA’ ESSERE MOLTIPLICATO PER IL NUMERO DELLE PARTI CHIAMATE.

L’ORGANISMO PROVVEDERA’ ALLA NOTIFICA DELLE CONVOCAZIONI CON SPESE A CARICO DELL’ISTANTE.

LE SPESE DI NOTIFICA DOVRANNO ESSERE VERSATE ANCHE DALLA PARTE AMMESSA AL GRATUITO PATROCINIO.

IN CASO DI CONVOCAZIONE A MEZZO PEC NON E’ DOVUTA  ALCUNA SPESA DI NOTIFICA.

 

                                                                            ********************

L’Organismo per le mediazioni da tenersi quale condizione di procedibilità, oltre ad applicare le riduzioni di legge, applica la riduzione fissa del 2% sulle tariffe previste per le mediazioni volontarie. Le riduzioni di legge (art. 16 D.M. 180/2010) sono applicate alla tariffa massima in modo da favorire maggiormente l’Utente.

Le spese di avvio del procedimento sono fissate in € 40,00 + IVA al 22% per parte.

L’istante, al momento del deposito dell’istanza di mediazione presso la segreteria dell’Organismo, è tenuto a depositare prova dell’avvenuto versamento delle spese di avvio a mezzo bonifico bancario effettuato all’IBAN indicato nella modulistica (€ 40,00+IVA al 22%).

                         IBAN IT25E0538776411000001383147 BPER

Nessun ulteriore importo è dovuto dalle parti nel caso in cui la mediazione si concluda al PRIMO INCONTRO con esito negativo (anche per assenza del convenuto).

Le spese di mediazione sono riportate nelle seguenti tabelle e devono intendersi per parte, da maggiorare con l’iva del 22% .

a. Tabella a) Spese di mediazione con presenza parti (almeno una delle controparti) e senza successo della mediazione con almeno due incontri

b. Tabella b) Spese di mediazione con presenza parti (almeno una delle controparti) e successo della mediazione.

Tabella a) Spese di mediazione con presenza parti (almeno una delle controparti) e senza successo della mediazione con almeno due incontri

Valore del procedimento Spese di mediazione
Fino a € 1.000,00 € 42,00
da € 1.000,01 a € 5.000,00 € 84,00
da € 5.000,01 a € 10.000,00 € 155,00
da € 10.000,01 a € 25.000,00 € 233,00
da € 25.000,01 a € 50,000,00 € 388,00
da € 50.000,01 a € 250.000,00 € 647,00
da € 250.000,01 a € 500.000,00 € 960,00
da € 500.000,01 a € 2.500.000,00 € 1.824,00
da € 2.500.000,01 a € 5.000.000,00 € 2.496,00
Oltre € 5.000.000,00 € 4.416,00
Per valore indeterminabile si applica il valore da € 25.000,01 a € 50.000,00 € 388,00

 

Tabella b) Spese di mediazione con presenza parti (almeno una delle controparti) e successo della mediazione

Valore del procedimento Spese di mediazione
Fino a € 1.000,00 € 58,00
da € 1.000,01 a € 5.000,00 € 117,00
da € 5.000,01 a € 10.000,00 € 215,00
da € 10.000,01 a € 25.000,00 € 323,00
da € 25.000,01 a € 50,000,00 € 538,00
da € 50.000,01 a € 250.000,00 € 897,00
da € 250.000,01 a € 500.000,00 € 1.460,00
da € 500.000,01 a € 2.500.000,00 € 2.774,00
da € 2.500.000,01 a € 5.000.000,00 € 3.796,00
Oltre € 5.000.000,00 € 6.716,00
Per valore indeterminabile si applica il valore da € 25.000,01 a € 50.000,00 € 538,00

Qualora all’esito del procedimento, l’accordo sia raggiunto su valori superiori, rispetto allo scaglione determinato dalle Parti, all’OdC è dovuta la differenza tra l’importo già corrisposto e l’indennità corrispondente al valore contenuto nell’accordo.

Alle parti che corrispondono le indennità di mediazione (spese di avvio del procedimento + spese di mediazione) è riconosciuto un credito di imposta commisurata all’indennità stessa, fino a concorrenza di euro 600,00, determinato da quanto disposto dai commi 2 e 3 dell’art. 20 del D.lgs. n. 28/2010. In caso di insuccesso della mediazione il credito d’imposta è ridotto della metà.

AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Chi si trova nelle condizioni di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 115/2002, dovrà allegare il provvedimento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

In questo ultimo caso sono dovute, dalla parte istante, solo le spese di notifica pari ad Euro 15,00 per ogni Raccomandata 1 con Prova di consegna, spedita in ambito nazionale, e/o per ogni Raccomandata Internazionale. Tale importo dovrà essere moltiplicato per il numero delle parti chiamate (sprovviste di indirizzo pec).

 

Le spese di avvio (indennità per il primo incontro di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 28 del D.M. n. 150/2023) per le mediazioni nelle materie obbligatorie e demandate dal giudice sono pari a:

€ 97,60 (IVA compresa) per le liti di valore fino a € 1.000,00;

€ 190,32 (IVA compresa) per le liti di valore da € 1.000,01 a € 50.000,00;

€ 273,28 (IVA compresa) per le liti di valore superiore a € 50.000,00 o indeterminato.

I suddetti importi devono essere aumentati di un quinto nel caso di mediazioni nelle materie facoltative.

Tutti i costi relativi alle mediazioni sono consultabili al seguente link:  NUOVO TARIFFARIO

PRIMO INCONTRO

  1. Devono essere versate dalla parte istante, al momento del deposito della domanda di mediazione, e dalle altre parti al momento della propria adesione al procedimento, le indennità per il primo incontro indicate nella prima colonna delle sottostanti Tabelle di riepilogo, ai sensi dell’art. 28 del D.M. n. 150/2023; in caso contrario non si potrà dare corso alla procedura.

  2. Le indennità di primo incontro comprendono le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione in acconto; non comprendono invece le spese sostenute dall’Organismo per la convocazione delle parti (pari ad Euro 16,50 per ogni Raccomandata 1 con Prova di consegna, spedita in ambito nazionale, e/o per ogni Raccomandata Internazionale ), per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio di copia dei documenti, che sono versate dalla parte nel cui interesse vengono sostenute.

  3. Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi, nulla è più dovuto.

  4. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione, sono dovute da ciascuna parte le ulteriori spese di mediazione indicate nella seconda colonna delle sottostanti Tabelle di riepilogo.

  5. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione ai sensi dell’art. 29 del D.M.150/2023 (quando tale indicazione non sia possibile la parte deve indicare le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore) e l’atto di adesione che introduce un’ulteriore domanda deve indicarne a sua volta il valore, ai sensi del citato articolo.

  6. Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all’Organismo le ulteriori spese di mediazione previste nel caso di conciliazione al primo incontro, di cui al precedente punto 4.

  7. Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come unica parte.

INCONTRI SUCCESSIVI AL PRIMO

  1. Quando il procedimento prosegue oltre il primo incontro, sono dovute da ciascuna parte le ulteriori spese di mediazione indicate nella terza colonna delle sottostanti Tabelle di riepilogo; tali indennità devono essere versate dalle parti prima che si tenga il secondo incontro di mediazione, in caso contrario la mediazione non potrà proseguire.

  2. Quando il procedimento si conclude senza conciliazione oltre il primo incontro e sono stati versati gli importi di cui al punto 1, nulla è più dovuto.

  3. Quando il procedimento si conclude con la conciliazione oltre il primo incontro, sono dovute da ciascuna parte le ulteriori spese di mediazione indicate nella quarta colonna delle seguenti Tabelle di riepilogo, detratti gli importi eventualmente già versati di cui al punto 1.

  4. Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all’Organismo le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo; anche nel caso in cui le parti (centri di interesse) siano più di due.

  5. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma del D.M. n. 150/2023, non sono derogabili.

Le spese ed indennità di mediazione, come sopra individuate, non comprendono gli eventuali ulteriori costi connessi a particolari esigenze e/o necessità della specifica mediazione (ad esempio: nomina di un consulente, traduzioni simultanee, spese di trasferta per incontri fuori sede, assistenza di pubblico ufficiale, etc.); le suddette somme, in assenza di accordo diverso, sono di esclusiva spettanza delle parti richiedenti tali servizi (o se richiesti da entrambe le parti in solido tra loro) e devono essere corrisposte al momento del conferimento dell’incarico o dell’espletamento dell’incombente.

In ogni caso, il saldo, comprensivo degli eventuali ulteriori costi e spese come infra determinati, deve essere versato entro la fine della procedura, prima della consegna del verbale.

SI AVVISA CHE A DECORRERE DAL 30 GIUGNO 2023,

OLTRE ALLE SPESE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO (COSTITUITE DA € 48,80 iva inclusa PER ISTANZE DI VALORE NON SUPERIORE A € 250.000,00 E DA € 97,60 iva inclusa PER ISTANZE DI VALORE SUPERIORE A € 250.000,00) L’ISTANTE DOVRA’ VERSARE ALL’ORGANISMO DI CONCILIAZIONE ANCHE LE SPESE DI NOTIFICA RELATIVE ALLE CONVOCAZIONI DEI CHIAMATI ALLA MEDIAZIONE.

TALI SPESE SONO PARI AD EURO 15,00 PER OGNI RACCOMANDATA 1 CON PROVA DI CONSEGNA, SPEDITA IN AMBITO NAZIONALE, E/O PER OGNI RACCOMANDATA INTERNAZIONALE.

TALE IMPORTO DOVRA’ ESSERE MOLTIPLICATO PER IL NUMERO DELLE PARTI CHIAMATE.

L’ORGANISMO PROVVEDERA’ ALLA NOTIFICA DELLE CONVOCAZIONI CON SPESE A CARICO DELL’ISTANTE.

LE SPESE DI NOTIFICA DOVRANNO ESSERE VERSATE ANCHE DALLA PARTE AMMESSA AL GRATUITO PATROCINIO.

IN CASO DI CONVOCAZIONE A MEZZO PEC NON E’ DOVUTA  ALCUNA SPESA DI NOTIFICA.

 

                                                                            ********************

L’Organismo per le mediazioni da tenersi quale condizione di procedibilità, oltre ad applicare le riduzioni di legge, applica la riduzione fissa del 2% sulle tariffe previste per le mediazioni volontarie. Le riduzioni di legge (art. 16 D.M. 180/2010) sono applicate alla tariffa massima in modo da favorire maggiormente l’Utente.

Le spese di avvio del procedimento sono fissate in € 40,00 + IVA al 22% per parte.

L’istante, al momento del deposito dell’istanza di mediazione presso la segreteria dell’Organismo, è tenuto a depositare prova dell’avvenuto versamento delle spese di avvio a mezzo bonifico bancario effettuato all’IBAN indicato nella modulistica (€ 40,00+IVA al 22%).

                         IBAN IT25E0538776411000001383147 BPER

Nessun ulteriore importo è dovuto dalle parti nel caso in cui la mediazione si concluda al PRIMO INCONTRO con esito negativo (anche per assenza del convenuto).

Le spese di mediazione sono riportate nelle seguenti tabelle e devono intendersi per parte, da maggiorare con l’iva del 22% .

a. Tabella a) Spese di mediazione con presenza parti (almeno una delle controparti) e senza successo della mediazione con almeno due incontri

b. Tabella b) Spese di mediazione con presenza parti (almeno una delle controparti) e successo della mediazione.

Tabella a) Spese di mediazione con presenza parti (almeno una delle controparti) e senza successo della mediazione con almeno due incontri

Valore del procedimento Spese di mediazione
Fino a € 1.000,00 € 42,00
da € 1.000,01 a € 5.000,00 € 84,00
da € 5.000,01 a € 10.000,00 € 155,00
da € 10.000,01 a € 25.000,00 € 233,00
da € 25.000,01 a € 50,000,00 € 388,00
da € 50.000,01 a € 250.000,00 € 647,00
da € 250.000,01 a € 500.000,00 € 960,00
da € 500.000,01 a € 2.500.000,00 € 1.824,00
da € 2.500.000,01 a € 5.000.000,00 € 2.496,00
Oltre € 5.000.000,00 € 4.416,00
Per valore indeterminabile si applica il valore da € 25.000,01 a € 50.000,00 € 388,00

 

Tabella b) Spese di mediazione con presenza parti (almeno una delle controparti) e successo della mediazione

Valore del procedimento Spese di mediazione
Fino a € 1.000,00 € 58,00
da € 1.000,01 a € 5.000,00 € 117,00
da € 5.000,01 a € 10.000,00 € 215,00
da € 10.000,01 a € 25.000,00 € 323,00
da € 25.000,01 a € 50,000,00 € 538,00
da € 50.000,01 a € 250.000,00 € 897,00
da € 250.000,01 a € 500.000,00 € 1.460,00
da € 500.000,01 a € 2.500.000,00 € 2.774,00
da € 2.500.000,01 a € 5.000.000,00 € 3.796,00
Oltre € 5.000.000,00 € 6.716,00
Per valore indeterminabile si applica il valore da € 25.000,01 a € 50.000,00 € 538,00

Qualora all’esito del procedimento, l’accordo sia raggiunto su valori superiori, rispetto allo scaglione determinato dalle Parti, all’OdC è dovuta la differenza tra l’importo già corrisposto e l’indennità corrispondente al valore contenuto nell’accordo.

Alle parti che corrispondono le indennità di mediazione (spese di avvio del procedimento + spese di mediazione) è riconosciuto un credito di imposta commisurata all’indennità stessa, fino a concorrenza di euro 600,00, determinato da quanto disposto dai commi 2 e 3 dell’art. 20 del D.lgs. n. 28/2010. In caso di insuccesso della mediazione il credito d’imposta è ridotto della metà.

AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Chi si trova nelle condizioni di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 115/2002, dovrà allegare il provvedimento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

In questo ultimo caso sono dovute, dalla parte istante, solo le spese di notifica pari ad Euro 15,00 per ogni Raccomandata 1 con Prova di consegna, spedita in ambito nazionale, e/o per ogni Raccomandata Internazionale. Tale importo dovrà essere moltiplicato per il numero delle parti chiamate (sprovviste di indirizzo pec).

 

Modificato: 12 Settembre 2024